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Dal 1 luglio attestato di qualificazione per tutti gli immobili. 25/06/2009 - E' in vigore da oggi il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005. Le nuove norme si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300. Leggi tutti i contenuti del Dpr n. 59 del 2 aprile 2009. Il Dpr 59/2009 e' uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006, che recepiscono la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005 che fissera' i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005. che definira' le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterra' le Linee guida nazionali. GLI OBBLIGHI DAL 1 LUGLIO 2009 Il 1 luglio 2009 e' entrato in vigore l’obbligo di redigere l’ Attestato di Certificazione e/o Qualificazione Energetica per le singole unita' immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica e' sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno gia' emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali (leggi tutto). Si ricorda inoltre che nell’aprile scorso il Parlamento Europeo ha approvato una modifica alla Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia. In base alla nuova disposizione le costruzioni realizzate dopo il 31 dicembre 2018 dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano. Attualmente gli edifici dell’Unione Europea assorbono il 40% dei consumi totali di energia e il 50% del gas, fonti importate da Paesi terzi. Gli Stati dell’Eurozona dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2011. Attestato di Certificazione e Qualificazione Energetica - ACE/AQE | |||
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Esempio di certificato "Qualificazione Energetica di un Edificio" DECRETO 26 Giugno 2009 - Linee Guida per la Certificazione degli Edifici |
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Ultimo aggiornamento ( Giovedi' 24 Settembre 2009 ) |
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